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www.vinoinrete.it vino: norme, classificazioni, etichette

documento in formato pdf DL 8-4-2010 n.61
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (GU n. 96 del 26-4-2010)

documento in formato pdf Codice Agricolo
Schema DL Tutela, Riforma L/164 '92 del 12/2009

documento in formato pdf CE 479_2008
documento in formato pdf CE 607_2009
documento in formato pdf Legge n°164 del 10/2/1992
Nuova disciplina delle denominazioni di origine


DISCIPLINARI DOCG
ARCHIVIO G.U. RECENTI


codice agricolo

Riforma legge 164/92 (11/12/2009)

Approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di modifica In data 11/12/2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di modifica della Legge 164/92 presentato dal Ministro L.Zaia a Palazzo Chigi.
Il testo verrà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, poi inviato alle Commissioni parlamentari.
La legge 164/92 viene profondamente rivisitata per adeguarla al nuovo quadro normativo di settore, adeguando anche la normativa inerente alla nuova OCM del vino.

novità on-line

Soluzioni, servizi e normative per il vino e le bevande alcoliche.
In collaborazione con Enosportello delle Città del Vino

(17 agosto 2006)

In questo sito troverete tutto quel che serve per operare nel settore delle accise sull'alcol e le bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli. Abbonandovi avrete a disposizione soluzioni, servizi e la normativa vigente in continuo aggiornamento, un servizio di newsletter per tenervi sempre informati e, soprattutto, esperti del settore che potranno aiutarvi a risolvere problemi relativi alle accise sulle bevande alcoliche ed i prodotti vitivinicoli.
www.acciseonline.it

novità in etichetta

Dalla vendemmia 2005 parte l'obbligo di indicare la presenza di Anidride solforosa
fonte ©ANSA (18 agosto 2005)

A partire dalla prossima vendemmia, sulle bottiglie di vino dovra' essere indicata la presenza di anidride solforosa. Lo stabiliscono due regolamenti comunitari. L'annata di vino 2005 dovra' riportare in etichetta o nella retro-etichetta in caratteri chiari, indelebili e sufficientemente grandi la dizione 'contiene anidride solforosa' o 'contiene solfiti', qualora nel vino in questione venga superata la soglia di 10 milligrammi per litro di questo additivo.
articolo completo



[DISCLAIMER]
Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
      L'Italia, al pari degli altri stati membri dell'Unione Europea, ha il potere di legiferare in materia alimentare al fine di evitare frodi, di salvaguardare la salute dei cittadini, di tutelare il consumatore sotto l'aspetto della qualità.

Le normative comunitarie si dirigono agli stati membri ed ai cittadini circolanti e si riassumono così:
  • regolamenti, gruppi di norme in specifiche materie (mercato vitivinicolo, vini di qualità in regioni determinate, etichettatura,...);
  • direttive, vincoli sui risultati lasciando le competenze su forme e mezzi;
  • decisioni, vincolanti solamente per i destinatari designati.
I regolamenti riguardano
  • la varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici (tagli, pratiche,ecc.), regole di mercato interno ed esterno, immissione al consumo, organismi di controllo, divieti;
  • il disciplinare di produzione (zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche viticole e metodi di vinificazione,...), le diciture consentite (DOP, IGP), le diciture nazionali (es: per l'Italia DOC, per la Francia AOC), l'autorizzazione a denominare un vino con la regione di origine (es: Asti, Porto, Champagne,...).


      In aggiunta alle disposizioni comunitarie l'Italia ha un suo disciplinare fatto di leggi, regolamenti e usi.
Per diversi anni il punto di riferimento normativo è stato costituito dalla
un testo che ha fatto la storia del vino.

      Dopo tanti anni, nel corso del 2009, si è proceduti però alla riforma della normativa con l'avvento della
"Nuova OCM del vino"
(Organizzazione Comune di Mercato) e l'istituzione delle DOP e IGP dei vini che aggregano le precedenti denominazioni di origine. Nel mese di dicembre è stato poi approvato in via preliminare dal CDM il testo di modifica con l'annuncio del nuovo

Finalmente, nell'aprile del 2010, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
.

L'obiettivo del nuovo decreto dovrebbe essere volto a migliorare le tutele per i consumatori e inoltre a semplificare l'apparato burocratico, ridefinendo anche il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Si modifica in primo luogo la suddivisione delle Denominazioni e scompaiono anche alcuni appellativi e dizioni finora adottati. Non si parlerà infatti più di VQPRD (Vini di Qualità Prodotto in Regione Determinata), bensì di DOP (Denominazioni di Origine Protetta) che continueranno ad includere le attuali DOCG e le DOC, mentre scompaiono sia le IGT che lasciano il posto alle IGP (Indicazioni Geografiche Protette), sia i VDT (Vini da Tavola) che vengono sostituiti dai Vini Comuni.

Altra importante novità è l'istituzione del Comitato Nazionale vini DOP e IGP, un organo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali con competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione dei vini a DOP e IGP. Il Comitato esprimerà il proprio parere secondo le modalità previste nel DL, nonché su richiesta del MIPAAF, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo.



LE CLASSIFICAZIONI

      Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie DOP e IGP: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino (es: zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, pratiche autorizzate, ecc.).

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli che rispettano le condizioni previste dal DL n.61 dell'8-4-2010.
Per quanto riguarda i vini a Denominazione di origine, queste le principali nuove classificazioni:
  • DOP, Denominazione di Origine Protetta, si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
    Per quanto riguarda la qualità, le nuove denominazioni dovranno essere sottoposte ad analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza con i rispettivi disciplinari. L'esame organolettico sarà effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio.

    Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea.
    fascetta docg
    I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, dovranno obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve e presenteranno entrambi la "fascetta", lo speciale contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato fornito di una serie e di un numero di identificazione.
    Per i vini DOC, su decisione dei Consorzi di Tutela, sarà consentito in alternativa l'utilizzo del lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.


    • DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita
      Vini ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita nel tempo, i vini a DOCG sono prodotti che hanno avuto un passato di almeno dieci anni come DOC.
      Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
    • DOC, Denominazione di Origine Controllata
      I vini a DOC debbono aver avuto un passato di almeno cinque anni come IGP, oppure previo parere favorevole del Comitato.
      La legge prevede il costante controllo per le DOC, in sostanza tutto il ciclo produttivo (dalla vigna fino alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, pratiche autorizzate, ecc.).
      I vini a Doc debbono essere conformi a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, pratiche autorizzate, ecc.), Sono anche controllati sotto il profilo qualitativo, prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica da parte di "Commissioni di Degustazione", appositi organismi istituiti presso le Camere di Commercio, per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal protocollo di produzione

    La specificazione "Classico" per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione "Storico" per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione.
    La menzione "Riserva" è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
    • 2 anni per i vini rossi;
    • 1 anno per i vini bianchi;
    • 1 anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave Metodo Martinotti/Charmat);
    • 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

    La menzione "Superiore" è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate e una regolamentazione più restrittiva che preveda una resa per ettaro minore di almeno il 10% ed alcol minimo superiore di 0,5% vol.
  • IGP, Indicazione Geografica Protetta, si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona (es.: Toscana, Lazio). Il riconoscimento dell'Indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20% dei viticoltori interessati e del 20% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio


Oltre alle classificazioni sopra elencate esistono poi vini Senza denominazione di origine. In sostanza si tratta di vini che non hanno uno specifico legame con un territorio e che sono riconducibili agli ex Vini da Tavola. Questa tipologia, definita Vini Comuni, potrà facoltativamente indicare l'annata di produzione e/o la varietà delle uve utilizzate, in quest'ultimo caso si parlerà di Vini Varietali.

L'ETICHETTA

      L'etichetta costituisce la carta d'identità del vino, con la quale il consumatore può conoscere meglio il prodotto che gli viene servito. Le informazioni riportate debbono essere perciò chiare, verificabili e soprattutto complete.
      Le notizie da riportare sull'etichetta sono numerose ed il loro numero cresce man mano che si sale di qualità. In aggiunta all'etichetta si utilizzano la controetichetta, la capsula, il collarino, il tappo (purché visibile attraverso il vetro), le fascette.
      Sui contenitori o sulle etichette dei prodotti immessi al consumo sul mercato nazionale, deve figurare anche un invito a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'utilizzo.


Indicazioni obbligatorie e facoltative per i vini DOP e IGP
INDICAZIONI OBBLIGATORIE INDICAZIONI FACOLTATIVE

  1. Nome del prodotto seguito dall'espressione "Denominazione di origine protetta" o "Indicazione geografica protetta" oppure, in sostituzione, dalla menzione tradizionale DOC/DOCG/IGT
  2. Titolo alcolometrico volumico (% vol)
  3. Origine e provenienza
  4. Imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo)
  5. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti)
  6. Indicazione relativa alla presenza di allergeni
  7. Lotto
  8. Quantità

  1. Categoria merceologica (vino, vino spumante, ecc.)
  2. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.)
  3. Utilizzo di termini quali Abbazia, Castello, Rocca, ecc. riferiti all’azienda agricola ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell’area menzionata
  4. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni
  5. Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata
  6. Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l’85% delle varietà utilizzate
  7. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti)
  8. Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. Superiore, Novello, ecc.)
  9. Simboli comunitari della DOP/IGP
  10. Riferimenti al metodo di produzione (fermentato in botte, ecc.)
  11. Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone


Denominazione di origine protetta Indicazione geografica protetta Contenuti
allergeni
Biologico
Logo DOP Logo IGP Logo SO2 Logo Bio

Indicazioni obbligatorie e facoltative per i vini senza denominazione di origine
INDICAZIONI OBBLIGATORIE INDICAZIONI FACOLTATIVE

  1. Nome del prodotto seguito + Denominazione di vendita
  2. Titolo alcolometrico volumico
  3. Origine e provenienza
  4. Imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo)
  5. Importatore (nome e/o marchio + indirizzo), se presente
  6. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti)
  7. Indicazione presenza di allergeni
  8. Lotto
  9. Quantità

  1. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commerciali coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.)
  2. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni
  3. Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata
  4. Varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse dal Mipaaf, nella Circolare del 30/07/09 (cabernet franc, merlot, chardonnay, ecc.)
  5. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti)


Indietro/Back Chiudi/Close Avanti/Next Stampa/Print 26-12-2009 18:10